Scaduto
Comune di Nichelino
Gara #642
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO E GESTIONE SINISTRI IN REGIME DI AUTOASSICURAZIONE (S.I.R.)Informazioni appalto
05/08/2026
Negoziata
Servizi
€ 138.793,44
MICHIELETTO GIUSEPPE
Categorie merceologiche
665181 - Servizi di intermediazione assicurativa
Lotti
1
Qualità prezzo
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO E GESTIONE SINISTRI IN REGIME DI AUTOASSICURAZIONE (S.I.R.)
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO E GESTIONE SINISTRI IN REGIME DI AUTOASSICURAZIONE (S.I.R.)
€ 69.396,72
€ 0,00
€ 0,00
Scadenze
09/09/2026 12:00
16/09/2026 12:00
16/09/2026 12:01
Avvisi pubblici
Allegati
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progetto-tecnico.pdf SHA-256: 3cfee7a49e5f3a60177f96872c645dfb3c1f16488eafec65a5bdc3b6bae98964 05/08/2026 09:53 |
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Chiarimenti
07/08/2026 15:25
Quesito #1
Spett.le Comune di Nichelino,
con riferimento alla procedura in oggetto, desideriamo segnalare che l'attività di brokeraggio assicurativo e quella di gestione dei sinistri in regime di autoassicurazione (S.I.R.) costituiscono prestazioni distinte. In particolare, la gestione dei sinistri in S.I.R. non rientra tra le attività proprie del broker assicurativo. Alla luce di quanto sopra, chiediamo cortesemente conferma che sia ammessa la partecipazione alla procedura in forma di Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI). Inoltre, con riferimento al punto 5 "Requisiti richiesti per la partecipazione alla manifestazione di interesse", chiediamo conferma che il requisito di cui al punto 5.2, ossia: "Almeno 1 (uno) servizio di gestione sinistri in regime di autoassicurazione (S.I.R. o analogo), negli ultimi dieci anni, con volume medio di almeno 20 pratiche/anno", debba essere posseduto dal componente del RTI incaricato dell'espletamento del servizio di gestione dei sinistri in S.I.R. Di conseguenza, chiediamo altresì conferma che i restanti requisiti di partecipazione siano richiesti al componente del RTI che svolgerà l'attività di consulenza e brokeraggio assicurativo.
Inoltre, chiediamo conferma che in questa fase sia da presentare soltanto istanza di manifestazione di interesse come da Allegato A.
Cordiali saluti
con riferimento alla procedura in oggetto, desideriamo segnalare che l'attività di brokeraggio assicurativo e quella di gestione dei sinistri in regime di autoassicurazione (S.I.R.) costituiscono prestazioni distinte. In particolare, la gestione dei sinistri in S.I.R. non rientra tra le attività proprie del broker assicurativo. Alla luce di quanto sopra, chiediamo cortesemente conferma che sia ammessa la partecipazione alla procedura in forma di Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI). Inoltre, con riferimento al punto 5 "Requisiti richiesti per la partecipazione alla manifestazione di interesse", chiediamo conferma che il requisito di cui al punto 5.2, ossia: "Almeno 1 (uno) servizio di gestione sinistri in regime di autoassicurazione (S.I.R. o analogo), negli ultimi dieci anni, con volume medio di almeno 20 pratiche/anno", debba essere posseduto dal componente del RTI incaricato dell'espletamento del servizio di gestione dei sinistri in S.I.R. Di conseguenza, chiediamo altresì conferma che i restanti requisiti di partecipazione siano richiesti al componente del RTI che svolgerà l'attività di consulenza e brokeraggio assicurativo.
Inoltre, chiediamo conferma che in questa fase sia da presentare soltanto istanza di manifestazione di interesse come da Allegato A.
Cordiali saluti
10/08/2026 10:47
Risposta
sì, è tutto corretto
27/08/2026 14:28
Quesito #2
Buongiorno, con riferimento alla procedura, con la presente siamo a richiedere i seguenti chiarimenti.
1. Punteggio offerta tecnica
Con riferimento al punteggio attribuibile all'offerta tecnica, si rileva che dalla sommatoria dei criteri indicati nella griglia di valutazione risulta un totale di 95 punti e non il punteggio complessivo di 100 punti indicato nella documentazione di gara.
Si chiede pertanto di confermare il punteggio corretto attribuibile a ciascun criterio di valutazione.
Inoltre, con riferimento al criterio n. 8, vengono indicate le seguenti certificazioni e relativi punteggi:
UNI/PdR 125:2022: 2 punti;UNI EN ISO 9001:2015: 1,5 punti;UNI CEI EN ISO/IEC 27001:2022: 1,5 punti.
Nei criteri n. 9 e n. 10 risultano invece indicate rispettivamente le certificazioni UNI CEI EN ISO/IEC 27001:2022 (2 punti) e UNI EN ISO 9001:2015 (1 punto).
Si chiede pertanto di chiarire se al criterio n. 8 debba essere valutata esclusivamente la certificazione UNI/PdR 125:2022 con il relativo punteggio di 2 punti e di specificare l'esatta attribuzione dei punteggi alle ulteriori certificazioni indicate.
2. Computo delle facciate della relazione tecnica
Considerato che la relazione tecnica non può superare le 25 facciate, si chiede di confermare se copertina, sommario ed eventuali curricula allegati siano esclusi dal computo delle 25 facciate.
3. Requisiti di capacità tecnica e professionale
Con riferimento al requisito di capacità tecnica e professionale di cui all'art. 5.2 dell'Avviso di indagine di mercato, primo comma, relativo ai servizi di brokeraggio assicurativo svolti in favore di enti pubblici, si chiede di specificare se l'importo annuo non inferiore a € 10.000,00 debba intendersi riferito ai premi intermediati oppure alle provvigioni percepite dal broker.
4. Possesso delle certificazioni in caso di RTI
Con riferimento alle certificazioni oggetto di attribuzione del punteggio tabellare (UNI/PdR 125:2022, UNI EN ISO 9001:2015 e UNI CEI EN ISO/IEC 27001:2022), si chiede di chiarire se le stesse debbano essere possedute da tutte le imprese componenti l'eventuale RTI oppure se sia sufficiente il possesso da parte dell'RTI nel suo complesso.
Ringraziando per la collaborazione, si porgono cordiali saluti.
1. Punteggio offerta tecnica
Con riferimento al punteggio attribuibile all'offerta tecnica, si rileva che dalla sommatoria dei criteri indicati nella griglia di valutazione risulta un totale di 95 punti e non il punteggio complessivo di 100 punti indicato nella documentazione di gara.
Si chiede pertanto di confermare il punteggio corretto attribuibile a ciascun criterio di valutazione.
Inoltre, con riferimento al criterio n. 8, vengono indicate le seguenti certificazioni e relativi punteggi:
UNI/PdR 125:2022: 2 punti;UNI EN ISO 9001:2015: 1,5 punti;UNI CEI EN ISO/IEC 27001:2022: 1,5 punti.
Nei criteri n. 9 e n. 10 risultano invece indicate rispettivamente le certificazioni UNI CEI EN ISO/IEC 27001:2022 (2 punti) e UNI EN ISO 9001:2015 (1 punto).
Si chiede pertanto di chiarire se al criterio n. 8 debba essere valutata esclusivamente la certificazione UNI/PdR 125:2022 con il relativo punteggio di 2 punti e di specificare l'esatta attribuzione dei punteggi alle ulteriori certificazioni indicate.
2. Computo delle facciate della relazione tecnica
Considerato che la relazione tecnica non può superare le 25 facciate, si chiede di confermare se copertina, sommario ed eventuali curricula allegati siano esclusi dal computo delle 25 facciate.
3. Requisiti di capacità tecnica e professionale
Con riferimento al requisito di capacità tecnica e professionale di cui all'art. 5.2 dell'Avviso di indagine di mercato, primo comma, relativo ai servizi di brokeraggio assicurativo svolti in favore di enti pubblici, si chiede di specificare se l'importo annuo non inferiore a € 10.000,00 debba intendersi riferito ai premi intermediati oppure alle provvigioni percepite dal broker.
4. Possesso delle certificazioni in caso di RTI
Con riferimento alle certificazioni oggetto di attribuzione del punteggio tabellare (UNI/PdR 125:2022, UNI EN ISO 9001:2015 e UNI CEI EN ISO/IEC 27001:2022), si chiede di chiarire se le stesse debbano essere possedute da tutte le imprese componenti l'eventuale RTI oppure se sia sufficiente il possesso da parte dell'RTI nel suo complesso.
Ringraziando per la collaborazione, si porgono cordiali saluti.
08/09/2026 11:39
Risposta
Buongiorno,
1. Per un mero refuso nella compilazione della tabella del progetto di contratto, alla voce "Proposte migliorative" è stato indicato il punteggio di 10, in luogo di quello corretto di 12;
La lettura del combinato disposto dei criteri nn. 8 , 9 e 10 porta a concludere che: il possesso della certificazione UNI/PdR 125:2022 comporta l'attribuzione di 2 punti, il possesso della certificazione UNI CEI EN ISO/IEC 27001:2022 comporta l'attribuzione di 3,5 punti, il possesso della certificazione UNI EN ISO 9001:2015 di 2,5 punti per un totale complessivo di 8 punti per le certificazioni
2. Nel computo delle facciate dell'offerta tecnica non concorrono la copertina, il sommario ed eventuali allegati:
3. L'importo annuo si riferisce alle provvigioni percepite dal broker;
4. Per essere utilmente valutabili le certificazioni di qualità devono essere possedute da tutte le imprese facenti parte del raggruppamento, in quanto attinenti alle qualità soggettive dell'esecutore.
Cordiali saluti.
1. Per un mero refuso nella compilazione della tabella del progetto di contratto, alla voce "Proposte migliorative" è stato indicato il punteggio di 10, in luogo di quello corretto di 12;
La lettura del combinato disposto dei criteri nn. 8 , 9 e 10 porta a concludere che: il possesso della certificazione UNI/PdR 125:2022 comporta l'attribuzione di 2 punti, il possesso della certificazione UNI CEI EN ISO/IEC 27001:2022 comporta l'attribuzione di 3,5 punti, il possesso della certificazione UNI EN ISO 9001:2015 di 2,5 punti per un totale complessivo di 8 punti per le certificazioni
2. Nel computo delle facciate dell'offerta tecnica non concorrono la copertina, il sommario ed eventuali allegati:
3. L'importo annuo si riferisce alle provvigioni percepite dal broker;
4. Per essere utilmente valutabili le certificazioni di qualità devono essere possedute da tutte le imprese facenti parte del raggruppamento, in quanto attinenti alle qualità soggettive dell'esecutore.
Cordiali saluti.
03/09/2026 14:40
Quesito #3
Richiesta di chiarimento - Requisito di capacità economica e finanziaria (Polizza RC Professionale)
Con riferimento al requisito di cui al paragrafo 5.3 dell'Avviso e all'art. 7 del Capitolato Tecnico, che richiedono il possesso di una polizza di Responsabilità Civile Professionale con massimale non inferiore a € 5.000.000,00 ed estesa anche all'attività di gestione dei sinistri in regime S.I.R., si chiede di confermare che, nell'ipotesi di partecipazione alla procedura da parte di operatori economici che svolgano distintamente le attività di brokeraggio assicurativo e di gestione dei sinistri S.I.R. (ad esempio nell'ambito di un raggruppamento temporaneo o altra forma aggregativa ammessa), il requisito possa essere soddisfatto mediante la presentazione di due polizze RC professionali distinte, ciascuna riferita all'attività effettivamente svolta dal relativo operatore.
Ciò in considerazione del fatto che l'attività di brokeraggio assicurativo e quella di gestione dei sinistri in regime di autoassicurazione costituiscono prestazioni professionali differenti, caratterizzate da specifici profili di responsabilità e frequentemente coperte da autonome coperture assicurative professionali.
Si chiede pertanto di confermare che il requisito possa ritenersi soddisfatto anche mediante la produzione delle coperture assicurative dei singoli soggetti esecutori delle rispettive prestazioni, purché complessivamente idonee a garantire i rischi derivanti dall'esecuzione di tutte le attività oggetto dell'appalto.
Tale richiesta è coerente con il fatto che l'appalto prevede un servizio integrato ma composto da due attività distinte, brokeraggio e gestione sinistri S.I.R., come descritto nell'oggetto dell'affidamento.
Con riferimento al requisito di cui al paragrafo 5.3 dell'Avviso e all'art. 7 del Capitolato Tecnico, che richiedono il possesso di una polizza di Responsabilità Civile Professionale con massimale non inferiore a € 5.000.000,00 ed estesa anche all'attività di gestione dei sinistri in regime S.I.R., si chiede di confermare che, nell'ipotesi di partecipazione alla procedura da parte di operatori economici che svolgano distintamente le attività di brokeraggio assicurativo e di gestione dei sinistri S.I.R. (ad esempio nell'ambito di un raggruppamento temporaneo o altra forma aggregativa ammessa), il requisito possa essere soddisfatto mediante la presentazione di due polizze RC professionali distinte, ciascuna riferita all'attività effettivamente svolta dal relativo operatore.
Ciò in considerazione del fatto che l'attività di brokeraggio assicurativo e quella di gestione dei sinistri in regime di autoassicurazione costituiscono prestazioni professionali differenti, caratterizzate da specifici profili di responsabilità e frequentemente coperte da autonome coperture assicurative professionali.
Si chiede pertanto di confermare che il requisito possa ritenersi soddisfatto anche mediante la produzione delle coperture assicurative dei singoli soggetti esecutori delle rispettive prestazioni, purché complessivamente idonee a garantire i rischi derivanti dall'esecuzione di tutte le attività oggetto dell'appalto.
Tale richiesta è coerente con il fatto che l'appalto prevede un servizio integrato ma composto da due attività distinte, brokeraggio e gestione sinistri S.I.R., come descritto nell'oggetto dell'affidamento.
08/09/2026 11:44
Risposta
Buongiorno,
l'intepretazione è corretta
l'intepretazione è corretta
08/09/2026 09:37
Quesito #4
Spett.le Comune di Nichelino,
Con riferimento al requisito c) Requisito necessario per tutti i concorrenti (Allegato II.3, art. 1, comma 4): l'assunzione dell'impegno di assicurare, in caso di aggiudicazione, una quota pari ad almeno il 30% delle nuove assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto sia all'occupazione giovanile (under 36) sia all'occupazione femminile, si evidenzia che l’art. 57 D.Lgs. 36/2023 esclude i servizi di natura intellettuale dall'obbligo di inserire nei bandi di gara le clausole sociali per le pari opportunità di genere, generazionali e l'inclusione lavorativa come requisiti necessari dell'offerta. Essendo il servizio di brokeraggio assicurativo un servizio di natura intellettuale, si chiede, pertanto, conferma che tale sezione non debba essere compilata e che si tratti di un mero refuso.
Cordiali saluti
Con riferimento al requisito c) Requisito necessario per tutti i concorrenti (Allegato II.3, art. 1, comma 4): l'assunzione dell'impegno di assicurare, in caso di aggiudicazione, una quota pari ad almeno il 30% delle nuove assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto sia all'occupazione giovanile (under 36) sia all'occupazione femminile, si evidenzia che l’art. 57 D.Lgs. 36/2023 esclude i servizi di natura intellettuale dall'obbligo di inserire nei bandi di gara le clausole sociali per le pari opportunità di genere, generazionali e l'inclusione lavorativa come requisiti necessari dell'offerta. Essendo il servizio di brokeraggio assicurativo un servizio di natura intellettuale, si chiede, pertanto, conferma che tale sezione non debba essere compilata e che si tratti di un mero refuso.
Cordiali saluti
08/09/2026 11:49
Risposta
Buongiorno,
la qualificazione del servizio deve essere effettuata con riferimento all’oggetto effettivo del contratto. Dal momento che il servizio comprende anche la gestione operativa di sinistri, attività amministrative standardizzate e servizi accessori autonomi, non è escludibile a priori l'impegno.
la qualificazione del servizio deve essere effettuata con riferimento all’oggetto effettivo del contratto. Dal momento che il servizio comprende anche la gestione operativa di sinistri, attività amministrative standardizzate e servizi accessori autonomi, non è escludibile a priori l'impegno.
08/09/2026 11:01
Quesito #5
Buongiorno, si chiede cortesemente di confermare che, in questa fase della procedura, non debbano essere presentate né l'offerta tecnica né l'offerta economica, nonostante la presenza sulla piattaforma dei relativi tab dedicati, in quanto tali sezioni risultano non obbligatorie ai fini della presentazione dell'istanza.
Nel ringraziarVi, rimaniamo in attesa di vostro cortese riscontro e con l'occasione porgiamo cordiali saluti
Nel ringraziarVi, rimaniamo in attesa di vostro cortese riscontro e con l'occasione porgiamo cordiali saluti
08/09/2026 11:50
Risposta
Buongiorno,
in questa fase non è richiesta la presentazione di offerta tecnica ed economica.
in questa fase non è richiesta la presentazione di offerta tecnica ed economica.
08/09/2026 16:15
Quesito #6
Buongiorno,
in relazione alla procedura in oggetto, siamo a richiedere i seguenti chiarimenti.
Con riferimento ai requisiti di cui all’art. 5.5 dell’Avviso si osserva che il servizio di brokeraggio assicurativo ed il servizio di gestione sinistri S.I.R., correttamente qualificati Stazione Appaltante come servizi di natura intellettuale (cfr. art. 17 del Capitolato), non rientrano nell'ambito applicativo delle disposizioni che prevedono obblighi assunzionali e clausole sociali generalmente riferiti ad appalti caratterizzati da un significativo impiego di manodopera.
In particolare, l'art. 57, comma 1, del D.lgs. 36/2023 dispone espressamente che le clausole sociali trovino applicazione agli affidamenti di lavori, di servizi diversi da quelli aventi natura intellettuale e alle concessioni.
Si chiede pertanto di confermare che gli obblighi di cui all'art. 5.5, dell'Avviso non trovino applicazione alla presente procedura e di confermare che il relativo riferimento contenuto nell'Allegato A possa essere considerato non pertinente rispetto all'oggetto dell'affidamento e che lo stesso possa essere barrato dal concorrente.
Inoltre, al fine di poter elaborare la nostra migliore offerta vi chiediamo di precisare:
- il valore della gestione dei sinistri in S.I.R.;
- se sarà richiesta all’aggiudicatario la gestione dei sinistri pregressi.
Restiamo in attesa di riscontro e con l’occasione porgiamo cordiali saluti.
in relazione alla procedura in oggetto, siamo a richiedere i seguenti chiarimenti.
Con riferimento ai requisiti di cui all’art. 5.5 dell’Avviso si osserva che il servizio di brokeraggio assicurativo ed il servizio di gestione sinistri S.I.R., correttamente qualificati Stazione Appaltante come servizi di natura intellettuale (cfr. art. 17 del Capitolato), non rientrano nell'ambito applicativo delle disposizioni che prevedono obblighi assunzionali e clausole sociali generalmente riferiti ad appalti caratterizzati da un significativo impiego di manodopera.
In particolare, l'art. 57, comma 1, del D.lgs. 36/2023 dispone espressamente che le clausole sociali trovino applicazione agli affidamenti di lavori, di servizi diversi da quelli aventi natura intellettuale e alle concessioni.
Si chiede pertanto di confermare che gli obblighi di cui all'art. 5.5, dell'Avviso non trovino applicazione alla presente procedura e di confermare che il relativo riferimento contenuto nell'Allegato A possa essere considerato non pertinente rispetto all'oggetto dell'affidamento e che lo stesso possa essere barrato dal concorrente.
Inoltre, al fine di poter elaborare la nostra migliore offerta vi chiediamo di precisare:
- il valore della gestione dei sinistri in S.I.R.;
- se sarà richiesta all’aggiudicatario la gestione dei sinistri pregressi.
Restiamo in attesa di riscontro e con l’occasione porgiamo cordiali saluti.
09/09/2026 15:54
Risposta
Buongiorno,
facendo riferimento ad analoga risposta occorre osservare che il servizio oggetto di appalto comprende anche la gestione operativa di sinistri, attività amministrative standardizzate e servizi accessori autonomi, per i quali non è escludibile a priori l'impegno.
Relativamente al valore della gestione dei sinistri in S.I.R. lo stesso è variabile in relazione alla soglia di franchigia praticata dalla compagnia assicuratrice. Attualmente detta soglia ammonta ad euro 2.500,00 ma non è escluso che possa variare nella vigenza dell'appalto.
All'aggiudicatario sarà richiesta anche la gestione dei sinsitri pregressi.
Cordiali saluti
facendo riferimento ad analoga risposta occorre osservare che il servizio oggetto di appalto comprende anche la gestione operativa di sinistri, attività amministrative standardizzate e servizi accessori autonomi, per i quali non è escludibile a priori l'impegno.
Relativamente al valore della gestione dei sinistri in S.I.R. lo stesso è variabile in relazione alla soglia di franchigia praticata dalla compagnia assicuratrice. Attualmente detta soglia ammonta ad euro 2.500,00 ma non è escluso che possa variare nella vigenza dell'appalto.
All'aggiudicatario sarà richiesta anche la gestione dei sinsitri pregressi.
Cordiali saluti
09/09/2026 11:21
Quesito #7
Spett.le Comune di Nichelino,
con riferimento alla procedura in oggetto, Vi chiediamo gentilmente i seguenti chiarimenti.
QUESITO N.1
Con riferimento all’art. 15 del Capitolato Tecnico, si chiede di confermare che il broker aggiudicatario venga nominato Titolare Autonomo del trattamento dei dati e non Responsabile del trattamento. Il broker, infatti, per poter correttamente svolgere il suo ruolo di intermediario nell’interesse del Cliente, necessita di un grado di autonomia operativa ampio, possibile solo attraverso la qualifica di Titolare. Inoltre, l’esercizio dell’attività di intermediazione assicurativa non può formare oggetto di “delega” da parte del soggetto che affida tale servizio (presupposto di una nomina a Responsabile), in quanto la stessa può essere svolta esclusivamente da soggetti specializzati e sottoposti ad una disciplina di settore. Il Garante della Privacy in un recente provvedimento ha chiarito che ogni qual volta un titolare del trattamento si rivolge ad un terzo esternalizzando determinati servizi che potrebbe svolgere in house, tale soggetto terzo è normalmente configurabile come responsabile del trattamento ex art. 28 del reg. UE 2016/679. Al contrario, tuttavia, l’attività di Brokeraggio assicurativo non può essere esternalizzata né essere considerata esternalizzazione di servizi, poiché tale attività non può normalmente essere svolta in house ad eccezione dei soggetti autorizzati ed iscritti nella sez. B del Registro Unico degli Intermediari assicurativi. Tutto ciò premesso, restiamo a Vostra disposizione ed auspichiamo che sulla scorta di quanto esposto, vogliate riconoscere al broker la qualità di Titolare autonomo del Trattamento.
QUESITO N.2
Con riferimento ai requisiti di capacità tecnica professionale, si rileva che l'art. 5.2 dell'Avviso di indagine di mercato e l’Allegato A al punto 2 richiedono l'esecuzione rispettivamente di “Almeno 1 (uno) servizio di gestione sinistri in regime di autoassicurazione (S.I.R. o analogo), negli ultimi dieci anni, con volume medio di almeno 20 pratiche/anno” e “di aver eseguito, negli ultimi dieci anni, almeno 1 (uno) servizio di gestione sinistri in regime S.I.R. o analogo, con volume medio di almeno 20 pratiche/anno".
Tuttavia, al punto b) dell'articolo 9.2 del Progetto Tecnico viene richiesto per il medesimo requisito “Almeno 1 servizio di gestione sinistri RCT (S.I.R. o analogo) con volume medio annuo di almeno 50 sinistri, negli ultimi dieci anni”.
Si chiede pertanto di chiarire quale sia il volume medio annuo di sinistri da considerare ai fini della partecipazione alla procedura.
QUESITO N.3
Con riferimento al punto 2 “CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE"di cui all’Allegato A, si chiede di confermare che in questa fase non sia necessario allegare i CV del Referente unico del Servizio e di un Referente dedicato per la gestione S.I.R.
QUESITO N. 4
Con riferimento a quanto previsto al punto (ii), lettera c) dell'art. 5.5 dell'Avviso di indagine di mercato, si chiede di confermare che tali impegni si intendono obbligatori solo nel caso in cui sia necessario assumere nuovo personale per lo specifico appalto, tenendo altresì presente quanto previsto sempre dalla Relazione illustrativa ANAC: Inoltre, è stato ritenuto che l’articolo 102, nel prevedere che le stazioni appaltanti richiedano all’operatore economico l’assunzione degli impegni ivi previsti, debba essere letto in combinato disposto con l’articolo 57 e, quindi, detta richiesta debba essere limitata ai casi individuati in tale disposizione, con esclusione dei servizi avente natura intellettuale e delle forniture senza posa in opera. Il servizio oggetto dell'appalto è difatti da Voi qualificato quale servizio di natura intellettuale e dunque ai sensi dell'art. 57 del D. Lgs. 36/2023 si ritiene esclusa l'applicazione delle clausole sociali.
Restando in attesa di cortese riscontro, porgiamo cordiali saluti.
con riferimento alla procedura in oggetto, Vi chiediamo gentilmente i seguenti chiarimenti.
QUESITO N.1
Con riferimento all’art. 15 del Capitolato Tecnico, si chiede di confermare che il broker aggiudicatario venga nominato Titolare Autonomo del trattamento dei dati e non Responsabile del trattamento. Il broker, infatti, per poter correttamente svolgere il suo ruolo di intermediario nell’interesse del Cliente, necessita di un grado di autonomia operativa ampio, possibile solo attraverso la qualifica di Titolare. Inoltre, l’esercizio dell’attività di intermediazione assicurativa non può formare oggetto di “delega” da parte del soggetto che affida tale servizio (presupposto di una nomina a Responsabile), in quanto la stessa può essere svolta esclusivamente da soggetti specializzati e sottoposti ad una disciplina di settore. Il Garante della Privacy in un recente provvedimento ha chiarito che ogni qual volta un titolare del trattamento si rivolge ad un terzo esternalizzando determinati servizi che potrebbe svolgere in house, tale soggetto terzo è normalmente configurabile come responsabile del trattamento ex art. 28 del reg. UE 2016/679. Al contrario, tuttavia, l’attività di Brokeraggio assicurativo non può essere esternalizzata né essere considerata esternalizzazione di servizi, poiché tale attività non può normalmente essere svolta in house ad eccezione dei soggetti autorizzati ed iscritti nella sez. B del Registro Unico degli Intermediari assicurativi. Tutto ciò premesso, restiamo a Vostra disposizione ed auspichiamo che sulla scorta di quanto esposto, vogliate riconoscere al broker la qualità di Titolare autonomo del Trattamento.
QUESITO N.2
Con riferimento ai requisiti di capacità tecnica professionale, si rileva che l'art. 5.2 dell'Avviso di indagine di mercato e l’Allegato A al punto 2 richiedono l'esecuzione rispettivamente di “Almeno 1 (uno) servizio di gestione sinistri in regime di autoassicurazione (S.I.R. o analogo), negli ultimi dieci anni, con volume medio di almeno 20 pratiche/anno” e “di aver eseguito, negli ultimi dieci anni, almeno 1 (uno) servizio di gestione sinistri in regime S.I.R. o analogo, con volume medio di almeno 20 pratiche/anno".
Tuttavia, al punto b) dell'articolo 9.2 del Progetto Tecnico viene richiesto per il medesimo requisito “Almeno 1 servizio di gestione sinistri RCT (S.I.R. o analogo) con volume medio annuo di almeno 50 sinistri, negli ultimi dieci anni”.
Si chiede pertanto di chiarire quale sia il volume medio annuo di sinistri da considerare ai fini della partecipazione alla procedura.
QUESITO N.3
Con riferimento al punto 2 “CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE"di cui all’Allegato A, si chiede di confermare che in questa fase non sia necessario allegare i CV del Referente unico del Servizio e di un Referente dedicato per la gestione S.I.R.
QUESITO N. 4
Con riferimento a quanto previsto al punto (ii), lettera c) dell'art. 5.5 dell'Avviso di indagine di mercato, si chiede di confermare che tali impegni si intendono obbligatori solo nel caso in cui sia necessario assumere nuovo personale per lo specifico appalto, tenendo altresì presente quanto previsto sempre dalla Relazione illustrativa ANAC: Inoltre, è stato ritenuto che l’articolo 102, nel prevedere che le stazioni appaltanti richiedano all’operatore economico l’assunzione degli impegni ivi previsti, debba essere letto in combinato disposto con l’articolo 57 e, quindi, detta richiesta debba essere limitata ai casi individuati in tale disposizione, con esclusione dei servizi avente natura intellettuale e delle forniture senza posa in opera. Il servizio oggetto dell'appalto è difatti da Voi qualificato quale servizio di natura intellettuale e dunque ai sensi dell'art. 57 del D. Lgs. 36/2023 si ritiene esclusa l'applicazione delle clausole sociali.
Restando in attesa di cortese riscontro, porgiamo cordiali saluti.
09/09/2026 16:02
Risposta
Buongiorno,
il quesito n. 1 da Voi affronta tematiche complesse e meritevoli di attenzione. la soluzione di dette tematiche avverrà affrontata in sede di stipula del contratto. la posizione di autonomia del broker certamente può far propendere verso la configurazione di una autonoma titolarità.
Il coordinamento complessivo dei documenti di gara impone di richiedere, quale requisito di ammissione, il requisito più basso.
In questa fase non sono richiesti curricula.
Gli impegni assunzionali sono solo eventuali ed operano esclusivamente per la quota di prestazioni standardizzate
il quesito n. 1 da Voi affronta tematiche complesse e meritevoli di attenzione. la soluzione di dette tematiche avverrà affrontata in sede di stipula del contratto. la posizione di autonomia del broker certamente può far propendere verso la configurazione di una autonoma titolarità.
Il coordinamento complessivo dei documenti di gara impone di richiedere, quale requisito di ammissione, il requisito più basso.
In questa fase non sono richiesti curricula.
Gli impegni assunzionali sono solo eventuali ed operano esclusivamente per la quota di prestazioni standardizzate